per il professionista
Responsabilità civile professionale

Rc professionali al via - Dal 15 agosto diventa obbligatoria

A Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti". vedi a esempio convenzione OUA

 Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non copre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale di competenza.

 


Le nostre proposte

Il nostro catalogo prodotti comprende le seguenti soluzioni dedicate:

• polizza r.c. Professioni liberali;

  Con la polizza r.c. professioni liberali risultano assicurabili le seguenti attività professionali:
- notaio;
- consulente del lavoro;
- dott. commercialista / rag. commercialista;
- perito commerciale;
- avvocato;
- amministratore stabili condominiali.

• polizza r.c. Professioni tecniche;

  Con la polizza rc professioni tecniche risultano assicurabili le seguenti attività professionali:
- geometra;
- architetto;
- ingegnere (civile, edile);
- agronomo/ perito agrario;


• polizza r.c. Professioni sanitarie;


• polizza r.c. Agenzia immobiliare;


• polizza r.c. Agenzia di viaggi;


• polizza r.c. Centro di elaborazione dati;


Perchè scegliere noi

La compagnia fondata nel 1896 è tra le realtà più solide del mercato italiano ed in un settore delicato come la responsabilità civile garantisce che la compagnia sia sempre in grado di onorare i suoi impegni contrattuali.

L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.265 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 979 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,13 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Ultimo bilancio: http://www.cattolica.it/uploads/files/8/4fb2952cc20baWuZU2xcxJukHfOd8a5u.pdf

 


Assicurazione RC professionale obbligatoria per i professionisti con la manovra finanziaria 2011 bis

"Chiunque esercita un'attività in regime libero-professionale è soggetto all'obbligo dell'assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio di tale attività". Così recita l'articolo 1 della proposta di legge, assegnata il 9 gennaio scorso in sede referente, alle Commissioni riunite Giustizia e Attivita' produttive di Montecitorio recante "Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile per coloro che esercitano libere professioni".
Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare in modo organico la responsabilità civile dei liberi professionisti iscritti ad albi od ordini professionali.


Claims Made

Tipo di trigger, letteralmente grilletto, a indicare l’azione che fa scattare la copertura assicurativa.
Forma di assicurazione, generalmente usata nelle polizze di Responsabilità civile professionale e Prodotti, che fonda la validità della copertura sul fatto che le richieste di risarcimento siano pervenute (in inglese, claims made) per la prima volta agli assicuratori durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data in cui i danni cui si riferiscono si siano effettivamente verificati.
A questo riguardo, la copertura su base claims made può prevedere un limite di retroattività o garanzia pregressa (in inglese, “retro limit”) per cui i danni verificatisi prima di esso, seppure denunciati durante il periodo di polizza, non verranno accettati dall’assicuratore.
Nel caso in cui tale limite di validità temporale non sia chiaramente indicato nel contratto, invece, la copertura avrà una retroattività illimitata (unlimited retro).
Allo stesso modo, è possibile prevedere un limite di retroattività che non vada al di là della data di effetto della polizza stessa, nel qual caso si parlerà di retro inception, ovvero di una copertura la cui validità è prevista per tutti i sinistri occorsi e denunciati nel periodo di polizza.
Per il medesimo sinistro, a questo punto, si distingueranno un anno di accadimento (l’anno nel quale il sinistro è occorso) e un anno di denuncia (l’anno nel quale la richiesta di risarcimento è
pervenuta per la prima volta agli assicuratori).
È poi possibile prevedere un determinato lasso di tempo, oltre la data di scadenza della polizza, nel corso del quale è ancora possibile presentare la denuncia di sinistro agli assicuratori. Si tratta del cosiddetto periodo di ultrattività, talvolta anche indicato come garanzia postuma, che prolunga il termine temporale entro il quale è possibile denunciare il sinistro ancora per qualche mese (solitamente da un minimo di sei a un massimo di 24), dopo la scadenza della polizza stessa.
Dal momento che questo tipo di copertura si discosta dall’impostazione tradizionale ex art. 1917 C.C.  Assicurazione della responsabilità civile), in base alla quale la garanzia è operativa per fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza (losses occurring), la clausola è stata al centro di una serie di discussioni sfociate in diverse prese di posizione da parte delle corti di merito, fino alla più recente sentenza 7273 del 22 Marzo 2013 della Corte di Cassazione, ampiamente ed efficacemente illustrata dall’avvocato Filippo Martini su questa stessa testata (Insurance Daily n. 400 del 6/11/2013).
In essa, la Suprema Corte ribadisce la legittimità della clausola, definendola “atipica” ma non “nulla”, come invece sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Com’è noto lungi dal voler costituire una vessazione nei confronti dell’assicurato, la clausola claims made comporta per lui un certo vantaggio.
Essa ha il merito di attualizzare la copertura, rendendo assai più semplice la denuncia di sinistri che, nell’ambito di un ramo tipicamente long tail, ovvero che dispiega la sua operatività in tempi anche molto lunghi, potrebbero essere presentati a compagnie che non esistono più, o che non operano più da anni nel mercato di riferimento. L’efficacia della copertura risulta inoltre svincolata dall’accertamento di circostanze che potrebbero non essere più facilmente riscontrabili o dalla vigenza, al momento dell’accadimento, di massimali non adeguati alla bisogna.
Per quanto attiene agli assicuratori, invece, stante la dinamica dei sinistri in costante aumento, sia per frequenza sia per costo medio, questa clausola soddisfa un’esigenza tecnica di tipo tariffario, permettendo loro di adeguare i premi di polizza all’effettivo parametro di spesa del momento e contribuendo in modo determinante a una maggiore certezza sui costi e sugli andamenti del ramo.

 



Elenco dei prodotti



Rc professionali al via - Dal 15 agosto diventa obbligatoria

Le nostre proposte

Perchè scegliere noi

Assicurazione RC professionale obbligatoria per i professionisti con la manovra finanziaria 2011 bis

Claims Made



  Alfa s.a.s. di Ghezzi Leonardo A. & C.
  Corso Buenos Aires 45 - 20124 Milano
Numero Iscrizione registro intermediari: A000179835 del 4/5/07  
Tel.: 0229406125 - Fax: 0229535031 - P.iva: 11595780153