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Cattolica & Volontariato

Polizza per il volontariato

Le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge 11 Agosto 1991 n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attivita’ di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivita’ stessa, nonche’ per la responsabilita’ civile per i danni cagionati a terzi o all’esercizio dell’attivita’ medesima.

Cattolica per questo motivo ha creato una apposita convenzione per una unica polizza per il volontariato che racchiude tutte le garanzie.

In un unica polizza per il volontariato avremo:

- Responsabilità Civile

- Garanzie infortuni

- Garanzie Malattia


A chi è rivolta la polizza:

Organizzazione di Volontariato (OdV): ogni organismo costituito al fine di svolgere attivita’ di volontariato, come definito dall’art. 2 Legge 266/91, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; le Associazioni di promozione sociale, (APS) come definito dalla L. 383/2000.
Assicurati:
a.I singoli volontari che prestano “attivita’ di volontariato” cosi’ come definito dall’art. 2 Legge 266/91, iscritti nel registro degli aderenti di cui all’art. 3 del D.M. 14/2/1992, modificato dall’art. 3 del D.M. 16/11/1992;
b.Gli addetti al Servizio Civile Nazionale, cosi’ come previsto dalla Legge 64/2001;
c.Gli addetti alle attivita’ delle OdV, ovvero prestatori di lavoro dipendenti e lavoratori parasubordinati ed in regime di somministrazione lavoro;
d.I minorenni volontari, purche’ in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il cui interesse e’ protetto dall’assicurazione;
e.Tutti gli aderenti, i soci, i dipendenti e i volontari  delle OdV e delle Aps, i cui nomi devono essere trascritti su appositi registri nominali;
f.Tutti i soggetti equiparati ai Volontari come definito nel normativo;
g.Le OdV dove prestano attivita’ di volontariato gli Assicurati sopra definiti.
Cosa si intende per:
Attivita’ di Volontariato: si intende l’attivita’ prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’Organizzazione di cui il Volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta’.
N.B.: sono escluse tutte le azioni compiute dai Volontari/Aderenti senza il preventivo coordinamento della propria Associazione, ma che vengono messe in atto sotto spinta emotiva o solidaristica personale a favore di persone, animali e cose. Pertanto tutti i danni conseguenti a Infortuni, Malattie e R.C. riconducibili a tali azioni, sono da considerare esclusi dalle garanzie prestate all’OdV/Aps e ai loro Volontari/Aderenti con la P.U.V.
Come si identificano gli assicurati:

Identificazione dei volontari assicurati: la garanzia e’ operante per tutti i Volontari e i soggetti ad essi equiparati, come indicato nel normativo, che risultano iscritti nei registri alla data di stipula della polizza. Le variazioni nel numero dei Volontari, identificati dai registri ufficiali tenuti dall’OdV contraente, verificatesi nel corso della garanzia, saranno communicate dall’Ente assicurato  a mezzo raccomandata, fax o email, o piu’semplicemente con annotazione datata e siglata sia in entrata che in uscita sui registri tenuti presso il Contraente.
Le variazioni stesse saranno valide a decorrere dalla data della comunicazione e, comunque, dalla data di iscrizione sui registri. Si precisa inoltre che le medesime prescrizioni inerenti alla tenuta dei registri si estenderanno anche a tutte le OdV non espressamente disciplinate dalla Legge 266/91.
Cosa e chi sono le associazioni:
L’Associazione, nella normativa italiana, viene regolamentata dall’art. 36 del Codice Civile.
Le Associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute. 
Associazioni riconosciute
Le Associazioni riconosciute hanno una personalita’ giuridica propria e rispondono delle proprie obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio.
E’ esclusa pertanto la responsabilita’ patrimoniale di ogni singolo socio.
Associazioni non riconosciute
Le Associazioni non riconosciute, non avendo una personalita’ giuridica (sono la quasi totalita’ delle Associazioni) rispondono delle proprie obbligazioni non solo con il patrimonio dell’Associazione stessa, ma anche, ed in solido, con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione (art. 28 del Codice Civile).
Pertanto i danneggiati potranno pretendere l’intera soddisfazione di quanto stabilito dal giudice o richiesto dal legale di controparte, indifferentemente dall’Associazione e/o dal singolo socio. 


Cattolica per il volontariato

Cattolica Assicurazioni dedica la massima attenzione alle associazioni di volontariato e di promozione sociale, alle cooperative sociali operanti nei settori socio educativo e assistenziale, alle Fondazioni, al mondo della disabilità e in generale al settore del no profit.
A questo universo Cattolica Assicurazioni propone iniziative e soluzioni complete.

Più impegno per dare risposte efficaci e soluzioni concrete ai volontari e alle associazioni che si occupano di volontariato

Cattolica Assicurazioni dedica al mondo del volontariato prodotti che rispondono alle esigenze specifiche del settore, ottemperando anche gli obblighi previsti dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/91 che raggruppa le coperture di responsabilità civile, infortuni e malattia.

Protezione del patrimonio

La polizza responsabilità civile offre più protezione e più assicurazione alle Associazioni e ai loro volontari. Sono infatti assicurati anche i singoli volontari per i danni provocati durante lo svolgimento dell’attività per conto dell’Associazione.

Protezione della salute: la copertura infortuni e malattie

La polizza infortuni e malattie, è stata pensata per assicurare i volontari e i loro eredi da infortuni o malattie subiti in occasione dell’attività svolta a favore dell’associazione di volontariato, compreso il rischio in itinere. Sono assicurabili i volontari fino all’età di 85 anni. In caso di decesso avvenuto in occasione dell’attività di volontariato, viene corrisposto agli eredi dell’assicurato un capitale. In caso di invalidità permanente conseguente a infortunio subito durante l’attività di volontariato, viene corrisposta all’assicurato una somma in denaro. Viene poi corrisposta una diaria giornaliera per ciascuna giornata di ricovero conseguente a infortunio o a malattia, avvenuti durante l’attività di volontariato. È previsto il rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio. Cattolica Assicurazioni assicura senza differenze di trattamento i volontari diversamente abili, sofferenti di disabilità motoria e/o sensoriale.

 

Responsabilità Civile

Infortuni e Malattie


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abbiamo bisogno:

nr soci/aderenti

•          Copia dello statuto e atto costitutivo

•          Elenco vidimato dei soci/aderenti

•          Copia di un documento valido del legale rappresentante

•          Copia del codice fiscale dell’O.D.V./A.P.S./C.S.V/ALTRO... 

 



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Polizza per il volontariato

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